La possibità di accedere, in via informale o formale, ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla Provincia di Rieti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 .
L'istanza deve essere motivata e finalizzata alla tutela di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, dato, informazione del quale è richiesto l'accesso
Il diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione provinciale è assicurato:
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a) ai cittadini che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate;
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b) agli stranieri ed agli apolidi che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate;
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c) ai rappresentanti ed agli organismi titolari del diritto di partecipazione previsto dallo Statuto provinciale;
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d) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.
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In caso di accesso informale la richiesta deve essere indirizzata all'Ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento e a detenerlo stabilmente, ovvero presentata all'URP che provvede a trasmettere nelle immediatezze la richiesta all’Ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento e a detenerlo stabilmente.
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In caso di accesso formale la richiesta può essere trasmessa:
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all’URP della Provincia: in tale caso deve essere sottoscritta dinnanzi al dipendente dell’URP e alla richiesta deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
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per via telematica: la richiesta è valida se
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a) è sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato, ovvero l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), ovvero attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
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b) è trasmessa via PEC, con sottoscrizione unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità
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tramite posta ordinaria (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno);
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L'accesso civico è gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento provinciale in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico “generalizzato”
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta al Protocollo dell'Ente.
PROVINCIA DI RIETI - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
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L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."