La licenza per autotrasporto di cose in conto proprio consente l'autotrasporto solo per le merci attinenti all'attività economica svolta dall'impresa, è nominativa ed è legata al veicolo tramite il numero di telaio.
Ottenuta la licenza è necessario recarsi all'ufficio periferico del DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri), ex Motorizzazione Civile, per la trascrizione della stessa sul libretto di circolazione oppure, in caso di veicolo nuovo, per il rilascio della targa.
Ai sensi dell'art. 10, c. 3 del D.P.R. n. 783 del 16 Settembre 1977, soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione ed il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata (in questa ipotesi deve essere utilizzato il documento di trasporto occasionale di cose in conto proprio).
All'inizio dell'attività la licenza è provvisoria, con una validità di 18 mesi; trascorso tale termine può diventare definitiva previa dimostrazione che l'impresa svolga attività lavorativa, con dichiarazione del volume d'affari
Persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che hanno veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore ai 6000 kg (fatta eccezione per i rimorchi e per i semirimorchi per i quali non viene rilasciata licenza).
Ottenuta la licenza è necessario recarsi all'ufficio periferico del DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri), ex Motorizzazione Civile, per la trascrizione della stessa sul libretto di circolazione oppure, in caso di veicolo nuovo, per il rilascio della targa.
Per ottenere il rilascio della licenza di trasporto, sia quella provvisoria che definitiva, si deve presentare il modulo di richiesta, corredato dei seguenti documenti:
- ricevuta del versamento di € 11,00, tramite bollettino postale sul c/c n. 15043029 ed intestato all'Amministrazione Provinciale di Rieti – Servizio di Tesoreria – Via Salaria, 3 - 02100 Rieti;
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 da assolvere come in appresso:
- Istanza da presentare per richiedere il conto proprio: acquisto della marca da bollo con apposizione ed annullamento della medesima sul pdf risultante dalla compilazione, in ogni sua parte, del modello messo a disposizione sul sito. Allegare alla istanza, la dichiarazione specifica per l’assolvimento della marca da bollo compilata in ogni sua parte (modello messo a disposizione sul sito dell’Ente);
- Acquisizione licenza per conto proprio: per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo relativamente alla licenza che verrà successivamente rilasciata, acquisto della marca da bollo, apposizione ed annullamento della medesima sulla Licenza ed indicazione del numero e data di emissione della marca, sulla autocertificazione di cui sopra da rimettere in allegato in formato pdf (modello messo a disposizione sul sito dell’Ente).
- visura ordinaria Camera di Commercio in corso di validità;
- fotocopia documento di identità valido del richiedente;
- copia del libretto di circolazione del mezzo o copia del certificato di approvazione;
La licenza viene rilasciata nei tempi di legge
PROVINCIA DI RIETI - Settore VI - Ufficio Pianificazione Servizi di Trasporto in Ambito Provinciale
Via Salaria, 3 – 02100 RIETI
Dirigente: Donato SPAGNOLI
TEL 0746-286376
MAIL d.spagnoli@provincia.rieti.it;
Responsabile del Procedimento: Luca MATTEI
TEL. 0746-286205
P.E.C.: urp.provinciarieti@pec.it
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00
L. n. 298/74 (art. 32): “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffa a forcella per i trasporti di merci su strada”;
D.P.R. 783/77: “Ulteriori norme di esecuzione della L. 298/74”;
L. n. 132/87: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale”;
D.Lgs. 285/92: “ Nuovo Codice della strada “ e successive mod.ni e int.ni;
D.P.R. 495/92: “Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada” e successive mod.ni e int.ni;