AUA – Autorizzazione unica ambientale (DPR 59/13).
L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, pensato per le imprese ed istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, che sostituisce e comprende sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale, prima richiesti e ottenuti separatamente. L’AUA si pone quindi come strumento di semplificazione amministrativa a favore delle imprese che risponde alla duplice esigenza di:
- garantire la tutela dell’ambiente
- ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati.
- determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo.
NB: l’AUA non è, di norma, l’unico titolo di cui necessitano le attività per l’esercizio delle stesse in quanto l’AUA non sostituisce i titoli edilizi né i titoli necessari per l’inizio dell’attività o le sue modifiche e ampliamenti, ma se questi adempimenti amministrativi sono previsti, l’AUA si inserisce all’interno del procedimento di SCIA unica, SCIA condizionata o Autorizzazione attivati presso il SUAP.
Le autorizzazioni ambientali comprese e sostituite dall’AUA sono:
- autorizzazione agli scarichi delle acque reflue (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006);
- comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D.Lgs. 152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 269, D.Lgs. 152/2006);
- autorizzazione generale per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti di cui all’articolo 272 c. 2 del D.Lgs. 152/2006);
- comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione (articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
- comunicazioni in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non), articoli 214 e 216 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (c.d. procedure semplificate).
N.B. Alcuni dei titoli ricompresi nell’AUA sono di competenza comunale come quelle al punto 2, 5 e l’autorizzazione allo scarico di cui al punto 1 se lo scarico avviene in pubblica fognatura o se relativa allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo inferiori ai 50 a.e.
- L’A.U.A. rilasciata ad un’impresa può ricomprendere, secondo le necessità di quest’ultima, una o più delle tipologie autorizzative sopra enumerate e si configura quindi come una sorta di “contenitore” delle varie autorizzazioni rilasciate dagli Enti rispettivamente competenti e consegnate all’impresa per il tramite del S.U.A.P. del Comune territorialmente competente.
- Per avere aggiornamenti sulle norme di riferimento, consultare il sito www.normattiva.it
Chi deve presentare l’AUA.
Il regolamento 59/13, in attuazione della previsione di cui all’articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come meglio esplicitato dalla richiamata Circolare prot. 49801 del 07/11/2013, si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (PMI), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Pertanto l’ambito di applicazione dell’A.U.A. riguarda:
- gli IMPIANTI gestiti dalle categorie di imprese rientranti nella fattispecie delle cosiddette Piccole e Medie Imprese (PMI), così come individuate dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005
- le GRANDI IMPRESE svolgenti attività di produzione di beni e/o servizi non ricadenti nell’ambito di applicazione della Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Le attività gestite da imprese/società che necessitano uno o più titoli autorizzativi ambientali sopra richiamati non rientranti in altri procedimenti unici previsti dalla normativa.
Chi non deve presentare l’AUA.
- A titolo indicativo non esaustivo NON sono soggetti ad AUA:
- Tutti gli impianti che NON sono gestiti da una PMI e/o impianti sottoposti a regime dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
- dal combinato disposto del DPR 59/2013 e del DPR 160/2010 che disciplina le competenze dei SUAP, vengono esclusi dall’ambito di applicazione dell’AUA tutti i soggetti pubblici o privati operanti in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico, nonché soggetti non rientranti nella natura giuridica di impresa;
- Ne consegue che vengono escluse dal regime AUA, a titolo di esempio, ACEA, AMA, ENEA, CNR, condomini, super condomini, privati cittadini, CONSORZI (in quanto non rientranti nella fattispecie delle imprese), enti pubblici, ospedali pubblici, tutte le grandi imprese che erogano servizi pubblici in concessione, ecc. anche se sono soggetti ad uno o più dei titoli di cui al comma 1 dell’art.3 del Decreto 59/13;
- gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli indicati al comma 1 dell’art. 3 del Decreto 59/13; ad esempio non sono soggetti ad AUA le comunicazioni di attività a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all’art. 272 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06, ecc.;
- gli impianti soggetti ad altri procedimenti autorizzativi unici come quelli previsti, a titolo esemplificativo, dalle seguenti normative:
- art. 208 del D.Lgs 152/2006 (Nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti);
- art. 242 del D.lgs 152/2006 (Interventi di bonifica di siti inquinati);
- art. 12 del D.Lgs 387/03 (realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili);
- art. 11 comma 7 ed 8 del D.Lgs 115/08 (impianti di cogenerazione);
- art. 8 del D.Lgs 20/2007 (costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione).
Chi non è obbligato a presentare l’AUA.
- Si tratta degli impianti ricadenti nelle fattispecie innanzi indicate e che per svolgere la loro attività hanno bisogno SOLO di una o più comunicazioni [punti b), e) e g) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 59/13] o della ADESIONE alla Autorizzazione in Via Generale (AVG) e NON SONO SOGGETTI a nessuna delle altre autorizzazioni indicate dal comma 1 dell’art. 3 del D.P.R 59/13. In definitiva quando l’attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà e non l’obbligo, di richiedere l’AUA.
MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZA AUA.
- Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 59/13 l’istanza (o domanda) di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) si presenta al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune ove è presente l’insediamento da autorizzare; la stessa deve essere presentata in formato digitale e firmata digitalmente, corredata della documentazione tecnica prevista e dalle relative spese di istruttoria.
- N.B. La Provincia di Rieti NON può acquisire direttamente le istanze di AUA.
- A conclusione della compilazione del modulo di istanza scaricabile dal sito della Provincia, l’utente può salvare in un unico file compresso tutta l’istanza, comprensiva degli allegati, ed allegarla all’istanza AUA da presentare al SUAP secondo le disposizioni impartite dal SUAP stesso, che potrebbero essere la compilazione dell’istanza on line su portale SUAP dedicato, ovvero invio mediante PEC dell’utente alla casella PEC indicata dal SUAP.
- L’istanza di AUA ricevuta alla PEC del SUAP, verrà poi acquisita al protocollo dell’Ente e successivamente trasmessa formalmente alla Provincia di Rieti per l’avvio del procedimento.
- N.B. E’ cura e responsabilità dell’utente accertarsi sempre che la propria istanza sia stata correttamente acquisita al protocollo del SUAP e da questi trasmessa al protocollo della Provincia di Rieti per l’avvio del procedimento, indipendentemente dalla modalità utilizzata per inviare l’istanza AUA al SUAP.
- Si consiglia, comunque, di visionare la “Guida alla compilazione” per verificare i dati da inserire nell’istanza e la documentazione richiesta dall’Amministrazione.
COME E QUANTO SI PAGA.
Per la presentazione dell’istanza è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo di importo pari a 16 €.
Sono, inoltre, dovute le spese di istruttoria in funzione del tipo di titolo autorizzativo che si chiede con l’AUA.
Per il calcolo delle spese istruttorie si può fare riferimento alla tabella riepilogativa delle spese.
N.B. Alcuni dei titoli ricompresi nell’AUA sono di competenza comunale, pertanto, secondo i regolamenti dei diversi Comuni potrebbe essere richiesto il versamento di oneri istruttori.
Al fine di permettere il pagamento elettronico dei diritti istruttori dovuti alla Provincia di Rieti per le pratiche AUA, è attiva la piattaforma web PagoPA dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
Per procedere al pagamento indirizzarsi alla pagina del Portale dei pagamenti ProvinciadiRieti>pagoPA> Diritti istruttoria A.U.A. (DPR 59/13) – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
IL modello di AUA è composto da un modello principale (Domanda AUA), contenente le informazioni generali del richiedente e dello stabilimento per il quale si sta presentando l’istanza e la descrizione dei titoli ambientali di cui l’attività necessita, e dei moduli secondari (Schede) relativi ai 7 titoli autorizzativi ricompresi nell’Autorizzazione unica ambientale; a corredo, sia per il modello principale che per i secondari, viene richiesta anche la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria.
N.B. La documentazione, cioè la modulistica della Domanda AUA e le Schede, deve essere firmata digitalmente dal richiedente. La documentazione tecnica (planimetrie e relazioni) deve essere firmata e timbrata da un tecnico abilitato alla professione.
Nel caso in cui il richiedente non sia nella possibilità di firmare digitalmente la modulistica, può incaricare un soggetto terzo in sua vece; per farlo dovrà affidare a quest’ultimo una procura alla firma.
La procura alla firma
L’Ente ha previsto la possibilità di affidare a un procuratore l’incarico per la presentazione telematica della pratica affidando ad un soggetto terzo ai sensi dell’articolo 1392 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 “Codice Civile”, il quale prevede la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica all’ufficio competente.
Si ricorda che in questo caso, la conservazione in originale, in nome e per conto dei soggetti rappresentati, della documentazione originale deve essere localizzata presso la sede del procuratore.
Modello principale “Domanda AUA”
VOLTURA AUA (DPR 59/13).
Per richiedere la voltura dell’AUA l’utente dovrà compilare il “Modulo voltura” che dovrà essere debitamente riempito in tutte le sue parti, firmato digitalmente dal soggetto cedente e dal soggetto subentrante, completo della documentazione prevista nel modello stesso ed inviato via PEC al SUAP.
Per la voltura non sono previste spese di istruttoria, ma solo l’apposizione della marca da bollo di importo di 16,00€.
Il SUAP dopo la verifica formale provvederà ad inoltrarlo alla Provincia di Rieti.