La possibità di accedere a dati e documenti detenuti dalla Provincia di Rieti, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013.
La richiesta di accesso deve consentire l’identificazione precisa e specifica del dato o del documento, con riferimento almeno, alla loro natura e al loro oggetto.
Non sono ammissibili istanze di accesso civico “esplorative” e/o generiche finalizzate a scoprire quali dati e/o documenti sono nella disponibilità dell’ente. Parimenti, non sono ammissibili le richieste manifestamente irragionevoli, tali da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività dell’ente, considerato l’aggravio del carico di lavoro, con particolare riferimento all’individuazione dei soggetti controinteressati, alle comunicazioni agli stessi, all’esame delle eventuali loro opposizioni, all’oscuramento dei dati personali e/o sensibili.
La Provincia, ai fini dell’accesso generalizzato, non è tenuta a formare, rielaborare, raccogliere o procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.
Chiunque può presentare la richiesta, senza necessità di motivazione salva l’eventuale indicazione della finalità della domanda.
La richiesta va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e può essere presentata:
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all’URP della Provincia: in tale caso deve essere sottoscritta dinnanzi al dipendente dell’URP e alla richiesta deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
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per via telematica: la richiesta è valida se
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a) è sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato, ovvero l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), ovvero attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
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b) è trasmessa via PEC, con sottoscrizione unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità
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L'accesso civico è gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento provinciale in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico “generalizzato”
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla richiesta
PROVINCIA DI RIETI - Dirigente/Responsabile dell’ufficio che detiene i dati o i documenti che si vogliono richiedere.
PROVINCIA DI RIETI - U.R.P.
Via Salaria, 3 – 02100 RIETI
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00
P.E.C.: urp.provinciarieti@pec.it
D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."